RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTO A TERMINE - Cass. civ. Sez. lavoro, 05-01-2018, n. 155

RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTO A TERMINE -  Cass. civ. Sez. lavoro, 05-01-2018, n. 155

Non è conforme a diritto la ritenuta inapplicabilità alle Fondazioni lirico sinfoniche della disciplina comune dettata in materia di contratto a termine. Ne discende la fondatezza del motivo di doglianza con cui si denunci la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 11, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 368 del 2001 alla luce di un "orientamento conforme" e "restrittivo" legittimamente inteso a leggere il divieto di conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine instaurato con le Fondazioni lirico sinfoniche come circoscritto alla sola materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe ed insuscettibile di essere esteso ad ogni ipotesi di violazione della disciplina comune, cui, al contrario, deve farsi riferimento per valutare l'eventuale ricorrenza di tali violazioni, tra cui rientra la specifica indicazione della causale giustificativa, e determinare il regime sanzionatorio applicabile, comprensivo della conversione a tempo indeterminato del rapporto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente -

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -

Dott. LORITO Matilde - Consigliere -

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere -

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4768-2013 proposto da:

D.P.A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio degli avvocati ALESSANDRA GULLO, GIUSEPPE MAGARAGGIA, UMBERTO MAGARAGGIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE ISTITUZIONE CONCERTISTICA ORCHESTRALE "TITO SCHIPA" ONLUS LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ABBAMONTE, rappresentata e difeso dall'avvocato ADRIANO TOLOMEO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3613/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/01/2013 r.g.n. 448/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbiti gli altri;

udito l'Avvocato ATTILIO TAVERNITI per delega verbale Avvocato ADRIANO TOLOMEO.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 gennaio 2013, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, rigettava la domanda proposta da D.P.A.L., nei confronti della Fondazione "ICO Tito Schipa" onlus, avente ad oggetto la declaratoria della nullità del contratto a termine stipulato tra le parti, in virtù del quale la D.P. aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Fondazione dal 15.1.2004 al marzo 2007 e dal luglio 2008 al gennaio 2009, con inquadramento nel 6^ livello e dall'ottobre 2008 nel 7^ livello del CCNL per i dipendenti di Esercizi teatrali del dicembre 2005, per lo svolgimento presso il Teatro Politeama di Lecce delle mansioni, di maschera e di addetta al bar, all'entrata ed alle pulizie.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'inapplicabilità alle Fondazioni lirico sinfoniche della disciplina limitativa del ricorso al contratto a termine e ciò anche nell'ipotesi in cui l'impiego a tempo determinato riguardi non il personale artistico e tecnico ma il personale addetto, come la D.P., a mansioni collaterali e/o connesse allo svolgimento dell'attività teatrale/concertistica.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la D.P., affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso la Fondazione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, commi 1 e 2 e art. 11, commi 1 e 4 lamenta la non conformità a diritto della ritenuta inapplicabilità alle Fondazioni lirico sinfoniche della disciplina comune in materia di contratto a termine.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 64 del 2010, della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 40, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, del D.Lgs. n. 367 del 1996 e del CCNL per i dipendenti dagli Esercizi teatrali del dicembre 2005 e del maggio 2009, la ricorrente lamenta l'inconferenza dei parametri normativi posti a base della decisione assunta.

Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è dedotto nel terzo motivo in relazione alla qualificazione come stagionale del rapporto intercorso Il quarto motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., è inteso a censurare la mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti.

Il primo motivo deve ritenersi fondato alla luce dell'orientamento da questa Corte in materia accolto a partire dalla pronunzia n. 6547 del 20.3.2014 e costantemente ribadito in seguito, così da essere assunto dalla Corte costituzionale, pure investita della questione (il riferimento è a Corte cost. n. 260 dell'11 dicembre 2015), quale espressione di un "orientamento conforme" e "restrittivo" legittimamente inteso a leggere il divieto di conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine instaurato con le Fondazioni lirico sinfoniche come circoscritto alla sola materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe ed insuscettibile di essere esteso ad ogni ipotesi di violazione della disciplina comune, cui, al contrario, deve farsi riferimento per valutare l'eventuale ricorrenza di tali violazioni, tra cui rientra la specifica indicazione della causale giustificativa di cui qui è causa, e determinare il regime sanzionatorio applicabile, comprensivo della conversione a tempo indeterminato del rapporto.

Il motivo va dunque accolto, con conseguente assorbimento degli altri e l'impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata re rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2018


Avv. Francesco Botta

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